CRA, 20665 REP. 3745
Tribunale Ordinario
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Grazia Campus ha pronunciato la seguente
Ordinanza #
nella causa iscritta al n. 5987 r.a.c. dell’anno 2012 e promossa da bim balabam, nato a [dati anagrafici] , bum balabam, nato a [dati anagrafici] , bam balabam, nata a [dati anagrafici] , tutti elettivamente domiciliati in Cagliari presso gli avv.ti grufol e etta che, anche disgiuntamente, li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
attori
contro
Sbaiti Brahim, nato a Etterbeec [ndr Etterbeek] ( Belgio ) il 30.11.1978, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l’avv.to teddy, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
convenuto
A scioglimento della riserva in data 18 settembre 2013, osserva:
con ricorso depositato in data 30 luglio 2012, i germani signori balabam, nel premettere di essere comproprietari da quarant’anni di una unità abitativa in un complesso bifamiliare e delle sue pertinenze in Maracalagonis, località Torre delle Stelle — Cann’e Sisa -, hanno assunto:
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di essere sempre stati al pacifico possesso non soltanto della via d’accesso carrabile che collega la strada pubblica alla loro proprietà esclusiva, ma anche e in particolare dello spazio di manovra dei veicoli antistante l’ingresso della loro abitazione;
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che, nei primi mesi dell’anno 2012 il sig. Sbaiti Brahim, nuovo proprietario, dall’anno 2010, dell’altra unità abitativa, immediatamente adiacente, dello stesso complesso bifamiliare e compossessore della via d’accesso carrabile che collega la strada pubblica all’ingresso della sua proprietà esclusiva e di quella contigua di essi ricorrenti, ha arbitrariamente apposto una catena di sbarramento che riduce di almeno otto metri di fronte e di complessivi mq 54 (9.00 x 6.00) lo spazio antistante l’ingresso della casa di essi esponenti, provocando a loro danno un forte disagio nella manovra necessaria per approssimarsi con l’autovettura all’ingresso della loro abitazione; ovvero per allontanarsene;
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che l’apposizione di quello sbarramento è tanto più grave se si consideri la specifica conformazione dei luoghi e la particolare difficoltà per l’ingresso e l’uscita determinata dalla forma della strada, articolata in una curva a gomito in salita, proprio in adiacenza allo spazio d’accesso alla casa di essi attori,
Hanno quindi evidenziato come:
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nella planimetria allegata al ricorso sia raffigurato lo stato dei luoghi come inopinatamente modificato dal sig. Sbaiti Brahim dopo che, per quattro decenni, essi ricorrenti avevano sempre transitato pacificamente anche nello spazio oggi delimitato dalla catena;
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Sbaiti Brahim sia stato sollecitato ad eliminare l’ostacolo suindicato , opponendo un netto rifiuto e negando che essi balabam abbiano mai in passato, prima dell’anno 2012, utilizzato quell’area per la manovra dei veicoli.
Gli attori hanno infine concluso chiedendo che il Tribunale voglia ordinare al convenuto il rilascio immediato della porzione di area di circa mq 54 più sopra descritta, antistante la loro proprietà , al fine di permettere loro il transito veicolare di manovra per l’ingresso e l’uscita dalla loro proprietà esclusiva.
Nel costituirsi, Sbaiti Brahim, nel contestare l’ammissibilità e il fondamento dell’avversa domanda, ha assunto:
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di avere acquistato, nel mese di aprile 2010, dalla signora caipirinha, la casa confinante con l’abitazione dei sig.rì balabam, con le relative pertinenze;
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che i due immobili sono parte di un complesso bifamiliare e godono di una strada di accesso comune, mentre l’area in contestazione ricade interamente all’interno della proprietà esclusiva di esso Sbaiti; è distinta dalla via di accesso alle due abitazioni, ma costituisce pertinenza dell’immobile di esso convenuto, da sempre adibita a parcheggio per due posti auto,
Ha inoltre lamentato :
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di essere stato vittima, dopo l’acquisto, di una serie di spiacevolissimi episodi prontamente denunciati ai carabinieri della locale stazione di Maracalagonis: in data 17 luglio 2011, ad esempio, le autovetture di proprietà di alcuni suoi ospiti , regolarmente posteggiate nell’area di parcheggio oggi contestata dai ricorrenti, furono oggetto di atti di vandalismo da parte di soggetti ignoti. Qualche giorno dopo le stesse autovetture, regolarmente posteggiate nella medesima area, furono nuovamente prese d’assalto e danneggiate, sempre ad opera di ignoti;
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che, in seguito a tali fatti, esso Sbaiti fu costretto ad installare un sistema di video sorveglianza ;
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che, nel mese di settembre 2011, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni e dei permessi da parte delle competenti amministrazioni, esso Sbaiti avviò alcuni lavori di ristrutturazione nella sua proprietà e, in tale contesto, l’area di parcheggio insistente interamente all’interno della sua esclusiva proprietà, oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, fu adibita a zona deposito, per collocarvi gli strumenti e i materiali edilizi di cantiere e zona, carico e scarico;
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che, a causa delle continue incursioni di persone estrance all’interno dell’area di cantiere, per altro riprese dal sistema di video sorveglianza, esso convenuto, su sollecitazione del direttore dei lavori, collocò la catena oggi in contestazione, per sbarrare l’accesso ai non autorizzati nell’area di deposito, anche in considerazione del fatto che in quello spazio erano stati collocati materiali e strumenti potenzialmente pericolosi .
Il resistente ha anche precisato che i predetti lavori, previa comunicazione all’amministrazione competente, sono stati interrotti nel mese di luglio e riprenderanno a settembre. Con il blocco cantiere l’area in questione è stata quasi interamente liberata , ma con la ripresa dei lavori verrà nuovamente adibita a deposito e zona carico e scarico.
Ha quindi evidenziato come:
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l’area in contestazione non sia stata mai asservita a spazio di manovra per i veicoli, né tanto meno sia stata mai oggetto di possesso da parte dei ricorrenti, per la semplice ragione che la stessa ricade interamente nella proprietà esclusiva di esso Sbaiti, e da sempre - prima ancora che la acquistasse - è adibita a parcheggio a servizio esclusivo dell’abitazione di quest’ultimo;
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caipirinha, precedente proprietaria dell’immobile e dante causa di esso convenuto, aveva destinato e sempre utilizzato l’area in questione per il parcheggio; tanto è vero che avesse fatto istallare una tettoia in legno a protezione delle autovetture, come risultante chiaramente dalle fotografie aeree del 1986, 1988, 1990 prodotte;
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attualmente il manufatto non esista più, essendo stato rimosso, presumibilmente, perché danneggiato dal vento e abusivo; nel terreno tuttavia siano ancora ben visibili i quattro pali posti a sostegno della struttura ;
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anche dopo la rimozione della tettoia l’area in oggetto sia stata utilizzata come parcheggio a servizio esclusivo della casa di abitazione oggi di proprietà di esso Sbaiti e tale circostanza trovi sicuro riscontro nella [ndr nelle] fotografie aeree risalenti al 2007 prodotte;
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esso convenuto abbia acquistato la casa e il terreno nel 2010 con l’intermediazione di un’agenzia immobiliare, che proponeva la vendita con annessi i due posti auto oggi contestati dai ricorrenti;
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la stessa agenzia immobiliare abbia curato l’affitto durante la stagione estiva, affittando la casa con i due posti auto, tanto è vero che dopo l’acquisto esso Sbaiti subentrò nei contratti di affitto già perfezionati dalla predente [ndr precedente] proprietaria per l’estate 2010, nei quali era chiaramente indicata la presenza di due posti auto;
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anche nella stagione successiva ( 2011) la casa sia stata affittata sempre dalla stessa agenzia immobiliare con i due posti auto.
Il resistente ha inoltre osservato come:
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la presenza della catena non aggravi la manovra di ingresso ai parcheggio ed infatti, le ulteriori fotografie che si allegano raffigurano ben tre autovetture regolarmente posteggiate nei parcheggi dei ricorrenti;
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i ricorrenti fruiscano di una apposita area di manovra per le autovetture ubicata nel tratto superiore della strada di accesso;
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i documenti prodotti dimostrino in maniera incontrovertibile che l’area in contestazione non possa essere uno spazio di manovra perché adibita a parcheggio;
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se i ricorrenti avessero utilizzato l’area di parcheggio di esso Sbaiti per eseguire manovre — ma non è così — ciò potrebbe essere accaduto solo quando non vi erano posteggiate altre autovetture, per mero atto di tolleranza della [proprietaria] precedente proprietaria e di esso convenuto:
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le fotografie, inoltre, dimostrino chiaramente che la presenza della contestata catena non impedisce ai ricorrenti di accedere ai propri parcheggi, né tanto meno aggrava la manovra.
Il resistente ha infine osservato come:
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l’azione proposta richieda una privazione del possesso definitiva e permanente , mentre nel caso all’esame , la catena è stata collocata in funzione del cantiere;
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la tutela ex art. 1168 cc sia accordata in caso di spoglio violento o clandestino, insussistente nel caso in specie;
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sia del tutto mancante “l’animus spoliandi”, in quanto esso Sbaiti già prima di apporre la catena ha sempre utilizzato in via esclusiva l’area in questione per posteggiare le proprie autovetture e quelle dei suoi ospiti.
La domanda proposta con il presente ricorso è da accogliere per i seguenti
Motivi #
Le risultanze delle sommarie informazioni testimoniali hanno permesso di accertare la fondatezza degli assunti di ricorrenti.
ursula ha infatti testualmente riferito: sono amica di famiglia dei ricorrenti e frequento l’immobile degli stessi dall’anno 1972 circa, epoca di costruzione dello stesso. Lo spazio di manovra di mq. 54 è stato sempre pacificamente utilizzato dai ricorrenti. L’anno scorso è stata messa una catena con due pali, da una parte anche un’ enorme pietra che riduce notevolmente lo spazio di manovra. Ci sono sempre state delle macchine parcheggiate che, peraltro, non impedivano l’esercizio della manovra.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del sommario informatore bibi il quale ha riferito: sono amico da quarant’anni dei ricorrenti e conosco bene i luoghi per cui è causa. Questo spazio di manovra di mq. 54 è stato sempre utilizzato dai ricorrenti; anch’io tante volte ho fatto la manovra in quello spazio, quando mi sono recato a trovare ì ricorrenti. Il convenuto [e] i suoi danti causa parcheggiavano [in] questo spazio, senza peraltro impedire la manovra. L’anno scorso è stata messa una catena che impedisce o meglio rende molto difficoltosa la manovra, anche per l’esistenza di una rampa.
Anche bongo ha dichiarato: conosco da diversi anni i ricorrenti e posso confermare che gli stessi hanno utilizzato, da quando hanno acquistato l’immobile, lo spazio di manovra del quale si discute, per accedere con la macchina all’immobile. Sono andato anche l’anno scorso a trovare i ricorrenti e non sono sceso " fin giù” , attesa la difficoltà di fare manovra, perché il convenuto ha posto una catena che rende estremamente difficoltoso effettuare tale manovra. I precedenti proprietari dell’immobile del convenuto hanno talvolta parcheggiato nello spazio delimitato dalla catena, o almeno io ho visto talvolta delle macchine che non hanno, peraltro, impedito o reso difficoltosa la manovra alle autovetture di ricorrenti.
Non vi è motivo di dubitare di tali dichiarazioni precise, conformi e circostanziate rese dai sommari informatori di parte ricorrente.
Tali dichiarazioni non trovano smentita nelle deposizioni rese dai sommari informatori di parte resistente:
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mex , nel premettere di conoscere l’immobile del convenuto dal momento dell’acquisto avvenuto nell’anno 2010, ha confermato che in precedenza non esisteva nessuna catena , limitandosi a dichiarare : non ho mai visto i ricorrenti effettuare la manovra; ho visto delle macchine parcheggiate quando entravo e poi quando uscivo non c’erano più. Penso quindi che avessero la possibilità di entrare e uscire tranquillamente. Mi è capitato anche dopo l’apposizione della catena di vedere delle macchine parcheggiate. Lo stesso sommario informatore ha inoltre riferito : ho sentito però delle lamentele e Brahim mi ha detto che si trattava di vicini che si lamentavano di non riuscire ad effettuare la manovra perché c’era la catena.
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bit , nel confermare che in precedenza non esisteva nessuna catena, si è limitata a dichiarare : posso dire, perchè non ci sono sempre , di non avere mai visto i ricorrenti effettuare la manovra…
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mip, nel confermare che prima non c’era nessuna catena, sì è limitata a dichiarare che la catena non rende impossibile effettuare la manovra, precisando peraltro di ricordare di aver sentito una volta i ricorrenti che si lamentavano perchè non riuscivano ad uscire.
Aggiungasi che:
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dalla planimetria dei luoghi e dalla documentazione fotografica prodotta risulta provata la conformazione della strada di accesso all’abitazione dei ricorrenti, caratterizzata da rilevante pendenza, in cui lo spazio del quale si discute è adiacente ad una curva a gomito;
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la limitazione d’accesso a quello spazio operata dal convenuto impedisce, o, quantomeno, rende particolarmente difficoltosa la manovra delle automobili in quella curva e dunque l’ingresso o l’uscita dall’abitazione dei ricorrenti.
Si ritiene, per i motivi esposti, di ordinare al convenuto la reintegra dei ricorrenti nel possesso della porzione di area in contestazione, al fine di permettere loro il transito veicolare in manovra per l’ingresso e l’uscita dalla loro proprietà esclusiva, rimuovendo ogni ostacolo che impedisca o renda più difficoltosa la manovra di accesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M. #
accoglie la domanda proposta con il presente ricorso e, per l’effetto,
- ordina al convenuto Sbaiti Brahim la reintegra dei ricorrenti nel possesso della porzione di area in contestazione, al fine di permettere loro il transito veicolare in manovra per l’ingresso e l’uscita dalla loro proprietà esclusiva, rimuovendo ogni ostacolo che impedisca o renda più difficoltosa la manovra di accesso;
- condanna lo stesso Sbaiti Brahim alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2500,00 dei quali euro 2250,00 a titolo di compenso professionale; oltre accessori di legge.
Cagliari, 21 settembre 2013
Il giudice
Maria Grazia Campus
Depositato in Cancelleria 25/9/2013
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