Pubblicato il 01/12/2017
N. 00749/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2016 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A#
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA#
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2016, proposto da: Sbaiti Brahim, già rappresentato e difeso dall’avvocato amiciziesbagliate ed attualmente rappresentato e difeso dall’avvocato lostruzzo, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro#
Comune di Maracalagonis, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato telavevodetto, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
per l’annullamento#
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 23.03.2016, notificata in data 04.05.2016, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis ha ordinato al ricorrente la demolizione dell’opera realizzata, statuendo che “La difformità da quanto autorizzato consiste quindi sostanzialmente nella posa della recinzione metallica chiodata alla palizzata in legno sopradescritta”, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso od eccettuato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Maracalagonis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO#
Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Il ricorrente è proprietario di un immobile e relativo terreno all’interno di un lotto urbanistico sul quale insiste altresì un immobile e relativo terreno di proprietà di altro proprietario.
Il ricorrente ha apposto una rete metallica plastificata, di colore verde, alla palizzata in legno (autorizzata con autorizzazione paesaggistica ed edilizia n. 22 del 12 settembre 2011), allo scopo di evitare che bambini o animali domestici potessero transitare dall’una all’altra proprietà insistenti sul medesimo lotto.
Avendo l’amministrazione comunale adottato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 23.03.2016, la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 23.03.2016, notificata in data 04.05.2016, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis ha ordinato al ricorrente la demolizione dell’opera realizzata, statuendo che “La difformità da quanto autorizzato consiste quindi sostanzialmente nella posa della recinzione metallica chiodata alla palizzata in legno sopradescritta”; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 11 ottobre 2017, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Non può essere condiviso l’assunto della Difesa dell’Amministrazione comunale resistente secondo cui la palizzata in legno preesistente e
debitamente autorizzata dall’amministrazione, sarebbe dotata di “una connotazione meramente estetica con funzione di delimitazione più ottica che materiale” e che, invece, “l’apposizione della rete metallica alla palizzata in legno ha determinato una variazione della natura stessa dell’opera tale da tradursi in un manufatto ontologicamente differente da quello autorizzato”.
Come evidenziato dalla stessa Difesa dell’Amministrazione comunale resistente nella parte in “fatto” della propria memoria difensiva del 5 settembre 2017, nel caso di specie “la recinzione, atta a delimitare le due proprietà insistenti sul medesimo lotto urbanistico, doveva essere realizzata in palizzata in legno per una lunghezza pari a mt 5,50, e con successivo sviluppo, nella parte a valle del lotto, in rete metallica di colore verde”.
Ciò stante, deve ritenersi che, nel caso di specie, sia stata a suo tempo autorizzata una vera e propria “recinzione, atta a delimitare le due proprietà insistenti sul medesimo lotto urbanistico”, da realizzarsi in palizzata in legno, la quale quindi - contrariamente a quanto oggi sostenuto dall’amministrazione nella propria memoria difensiva - non ha “mera connotazione estetica e funzione di delimitazione più ottica che materiale”, bensì - si ribadisce - ha una normale funzione di “recinzione, atta a delimitare le due proprietà insistenti sul medesimo lotto urbanistico”, con la duplice conseguenza che, in primo luogo, non possono essere oggi invocate norme che vieterebbero “recinzioni all’interno del medesimo lotto” (prescrizioni di cui all’atto di concerto stipulato tra il Comune e la Regione Sardegna ai sensi dell’art. 13, comma secondo, della legge regionale n. 4/2009, recepito in variante ai Piani di lottizzazione in zona F Torre delle Stelle, invocate oggi nella memoria difensiva del Comune), posto che, avuto riguardo al caso di specie, con l’autorizzazione paesaggistica ed edilizia n. 22 del 12 settembre 2011, il ricorrente è stato invece espressamente autorizzato a realizzare la predetta “recinzione, atta a delimitare le due proprietà insistenti sul medesimo lotto urbanistico”; in secondo luogo, risulta evidente che la mera apposizione di una rete metallica alla predetta palizzata (al ragionevole scopo di evitare il passaggio dall’una all’altra proprietà di bambini e animali domestici) non determina alcuna “variazione della natura stessa dell’opera tale da tradursi in un manufatto ontologicamente differente da quello autorizzato”, risulta invece senz’altro attività libera e “non costituisce attività edilizia soggetta ad autorizzazione”, come evidenziato nell’ordinanza di questo Tribunale, sezione seconda, n. 167 del 2 agosto 2016 di accoglimento della domanda cautelare.
Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni dell’Amministrazione resistente, stante la fondatezza delle censure in proposito mosse dal ricorrente ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 23.03.2016.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.#
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 23.03.2016.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017
con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere
L’ESTENSORE
Marco Lensi
IL PRESIDENTE
Francesco Scano
IL SEGRETARIO
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