Rep. 3552/14
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, composto dai signori
dott. Angelo Leuzzi Presidente
dott. Donatella Satta Giudice relatore
dott. Paolo Corso Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA#
nella causa iscritta al n. 7975 del ruolo dei reclami per l’anno 2013, sul reclamo promosso da Sbaiti Brahim, rappresentato e difeso dall’avv. teddy per procura speciale in atti,
reclamante
contro bim balabam, bum balabam e bam balabam, rappresentati e difeso dagli avv.ti grufol e etta per procura speciale in atti,
reclamati
Motivi in fatto ed in diritto#
Con ricorso depositato il 30 luglio 2012 bim balabam, bum balabam e bam balabam, premesso di essere comproprietari di una unità abitativa in Maracalagonis, località Torre Delle Stelle — Cann’e Sisa, hanno esposto:
-
di essere da sempre al possesso non solo della via carrabile che collega la strada pubblica alla loro proprietà, ma anche dello spazio di manovra dei veicoli antistante la loro abitazione;
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che nei primi mesi del 2012 Sbaiti Brahim, nuovo proprietario dell’unità immobiliare adiacente e compossessore della via d’accesso carrabile, aveva apposto una catena che riduceva lo spazio antistante l’ingresso della loro abitazione, rendendo disagevole la manovra per il parcheggio della autovettura vicino alla casa.
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Che il convenuto aveva sostenuto che le abitazioni facevano parte di un unico complesso bifamiliare, mentre l’area in contestazione era di sua esclusiva proprietà e destinata di fatto a due posti auto.
I ricorrenti hanno quindi domandato di essere reintegrati nel possesso dell’area, al fine di permettere il transito veicolare di manovra per l’ingresso e l’uscita dalla loro proprietà.
Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando l’avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Il giudice, con ordinanza in data 21 settembre 2013, ha accolto la domanda cautelare, condannando il resistente alla rifusione delle spese processuali.
Con ricorso in data 8 ottobre 2013 ha proposto tempestivamente reclamo avverso l’ordinanza citata Sbaiti Brahim. Si sono costituiti ed hanno resistito in giudizio i reclamati, riproponendo sostanzialmente le difese svolte in primo grado.
Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente revoca del provvedimento di prima istanza.
Il reclamante fondatamente sostiene, tra l’altro, che la tutela possessoria è stata in realtà concessa a tutela di un diritto personale, non potendosi configurare la servitù vantata dai resistenti.
Essi hanno infatti domandato di essere reintegrati nel possesso dell’area di proprietà del reclamante, al fine di poter effettuare le manovre necessarie ad accedere più agevolmente ai propri posti auto.
Non è stata minimamente sostenuta la sussistenza di un possesso esclusivo dell’area in questione, bensì unicamente la necessità di utilizzare la stessa come spazio di manovra per il parcheggio.
E` invece pacifico che il diritto di parcheggio di autovetture ( e ciò vale a maggior ragione per le aree di manovra circostanti) costituisce espressione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, nella fattispecie in esame neanche allegato, e non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ossia la realitas, intesa come inerenza al fondo dominate dell’utilità ed al fondo servente del peso.
Va inoltre posto in rilievo che possono essere oggetto di possesso, anche ai fini della usucapione, solo le servitù apparenti, che richiedono la sussistenza di opere, nel caso in esame del tutto assenti, inequivocabilmente destinate all’esercizio della servitù ( vedi per tutte e da ultimo Cass sez. Il 5769/2013).
La condotta dei reclamati può pertanto considerarsi unicamente una mera comodità ed un vantaggio del tutto personale per i soggetti accedenti al preteso fondo servente e non è tutelabile attraverso l’azione possessoria esercitata.
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere revocato ed il ricorso proposto dagli odierni reclamati deve essere rigettato, con condanna degli stessi, in ossequio al principio della soccombenza, alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo.
~ visti gli artt. 669 terdecies, 737 ss. c.p.c.
P.Q.M.#
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca l’ordinanza Impugnata, depositata in data 3 ottobre 2013;
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rigetta il ricorso proposto da bim balabam, bum balabam e bam balabam:
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condanna bim balabam, bum balabam e bam balabam in solido alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per la prima fase in complessivi euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e per la fase di reclamo in complessivi euro 2800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale il 13 febbraio 2014.
Il Presidente [firma]
Il giudice relatore [firma]
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cagliari il 29 LUG. 2014 [firma]
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