Proc. civile R.G. 3543/2016, tribunale di Cagliari#
Quesito CTU#
“verifichi se la catena posta dal convenuto a delimitazione del parcheggio di sua proprietà precluda agli attori le manovre di ingresso e di uscita dal loro parcheggio [ndr pergola, o n.3] tramite veicoli”
Prove CTU#
Il 15/11/2024 il CTU effettuava le prove.
VW Tiguan http://bit.ly/3JoMXrH
BMW 520 touring http://bit.ly/3L4zrdg (difficoltà del CTU con il cambio automatico)
retromarcia VW Tiguan http://bit.ly/3WmxsmZ
Relazione tecnica CTU:#
“La catena, di fatto, non preclude agli attori le manovre di ingresso e di uscita dal loro parcheggio [ndr n. 3] tramite veicoli, ma il tutto avviene in maniera non agevole. Lo scrivente ritiene di aver bene, fedelmente e con la dovuta diligenza risposto al mandato."
Osservazioni del convenuto alla CTU catena:#
Il CTU associa ( http://bit.ly/3Wpqxtg …congiunzione coordinativa avversativa…) la presenza della catena alle asserite complessive difficoltà di ingresso e uscita ("La catena non preclude…ma il tutto avviene in maniera non agevole"). Tuttavia, le stesse prove effettuate dal CTU dimostrano che la complessità di 3 delle 4 manovre effettuate dal CTU (svolte in ingresso e in uscita) dipende esclusivamente dallo stato dei luoghi così come realizzato dal costruttore/ricorrente bum balabam e unilateralmente modificato in corso di causa dalla ricorrente bam balabam (SUAP Maracalagonis nº18, 10/05/2019).
Venendo alla residua manovra di inversione di marcia nel piazzale (alternativa all’uscita con svolta in retromarcia, non provata dal CTU), il CTU afferma che “l’area utilizzata dai Sig.ri balabam si sviluppa in lunghezza …la macchina parcheggiata nello stallo [ndr n.3] dei Sig.ri, con fronte in avanti, necessita preliminarmente di una manovra in retromarcia di avvicinamento al limite della catena, per poi effettuare successivamente le ulteriori manovre, 2 o 3 che siano, per potersi reindirizzare verso la salita.”
L’affermazione è falsa perché la carreggiata disponibile in uscita dai parcheggi n.3 è di 4.59 metri in quanto le auto sono disposte in serie (CTU “l’area utilizzata dai Sig.ri balabam si sviluppa in lunghezza”). Le auto in uscita dal parcheggio n.3 dei ricorrenti transitano in una porzione del piazzale che, quando la catena è alzata, ha una carreggiata variabile tra 5.79 m (passaggio tra catena e inizio del muro di contenimento della strada di accesso) e 4.8 m (strada di accesso). Pertanto le auto possono sterzare anche in retromarcia ancor prima di uscire dai parcheggi, risparmiando almeno una manovra.
La svolta in retromarcia è richiesta per il conseguimento della patente B ( http://bit.ly/3IYCzXC , “…II FASE: Manovre, CATEGORIA B, Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro): marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra…; inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro; parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (… marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza)…”), sicché il CTU, per uscire dai parcheggi agevolmente e ridurre il numero di manovre, avrebbe dovuto sterzare anche in retromarcia (ad esempio come in una manovra di uscita in retromarcia effettuata dal convenuto con il suo Doblò, iniziando la svolta prima di uscire dai parcheggi, http://bit.ly/4hp9UHX ).
Il CTU lamenta che il CTP di parte convenuta “non evince la fonte delle percentuali 90%??” [ndr casi di parcheggio in cui è necessario effettuare più manovre]. Il criterio del “90%” si colloca alla stregua del fatto notorio ex art. 115 c.p.c., tuttavia ve n’è uno altrettanto ovvio consistente nel confrontare il numero di manovre per l’uscita di un mezzo dai parcheggi n.3 (minore, http://bit.ly/4hp9UHX) con quello per l’uscita dello stesso mezzo dai parcheggi del convenuto (maggiore, parcheggio valle http://bit.ly/3Wmmpu8 e parcheggio monte http://bit.ly/3Jer12u ). Il numero è uguale rispetto a quello dell’uscita CTU dai parcheggi n.3 con il VW Tiguan. Le manovre di uscita dal parcheggio del convenuto avvengono nella stessa identica porzione di piazzale a disposizione dei ricorrenti, tuttavia la difficoltà è maggiore perché la carreggiata in uscita dagli unici parcheggi del convenuto si dimezza da 6.69 metri a 3.35 metri dato che le auto parcheggiate sono affiancate, una a valle, l’altra o le altre due a monte.
Gli autisti in uscita dai parcheggi del convenuto hanno quindi maggiori difficoltà a sterzare in retromarcia mentre escono dai parcheggi perché la carreggiata effettiva è minore rispetto a quella dei parcheggi n.3.
I video delle prove eseguite dal CTU vengono pubblicati per motivi di difesa nel procedimento RG 3543/2016 (verranno referenziati nelle note e la data di pubblicazione li fissa nel tempo) e di tutela del patrimonio. I visi e le targhe sono stati oscurati, i nomi reali non appaiono (eccetto il mio).
CTU catena e procedimenti#
Le critiche del CTU sono circoscritte alla porzione di CTU che esonda dagli argini del quesito, e si iscrivono nel più grave vizio del procedimento in cui gli attori ripropongono lo stesso petitum, già respinto definitivamente nel 2014, attraverso la formulazione di un petitum maggiore che lo ricomprende. Infatti la domanda di accertamento di una asserita servitù di passaggio viene condizionata al possesso esclusivo dei parcheggi del convenuto, modificando esclusivamente la causa petendi, laddove la sentenza di revoca della reintegra nel possesso passata in giudicato (Rep. 3552/14) assume un valore confessorio perché, non avendo fatto valere o quantomeno allegato alcun titolo (ad eccezione del possesso come titolo, non tutelabile perché non apparente nel caso specifico) in tale sede, i ricorrenti hanno semplicemente ammesso di non disporne.
Ad aggiunta di tale temerarietà si indica anche, al fine di meglio rappresentare il carattere opprimente, ossessivo e maniacale della questione che
-
sono stato imputato con decreto penale irregolare (per via del mancato rispetto dei termini e della non procedibilità d’ufficio per il 388, non oggetto di querela da parte della sig.ra bam balabam) agli art 81 cpv 393 comma 1 e 2 cp (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ) e art 81 cpv 388 comma 1 cp (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) quindi sono stato assolto con sentenza (n.1848/2019), sempre in relazione alla catena
-
a settembre 2015 la sig.ra bam balabam mi ha anche accusato verbalmente di sequestro di persona per aver parcheggiato il mio mezzo nei miei parcheggi (riconosciuti con revoca del reintegro nel possesso passata in giudicato nel 2014). Anche tale circostanza è stata oggetto di procedimento penale a mio carico (art. 612 bis c.p., atti persecutori) ora estinto per prescrizione in seguito a defezione temporizzata di testimone del pubblico ministero e della parte civile sig.ra bam balabam (RGNR 4602/16).
In conclusione, la CTU relativa alla catena difetta del requisito di imparzialità e pertinenza al quesito, ed è dal 2012 che, nonostante la presenza di un giudicato formatosi nel 2014, sono costantemente coinvolto in procedimenti relativi alla catena.
Cenni#
Paradossalmente la procura ritiene che non vi siano presupposti per esercitare l’azione penale nei confronti dei vicini balabam/pagano, che in più occasioni hanno fermato mezzi nel mio piazzale, ostruendo il passaggio.
Curiosamente l’ordinanza di archiviazione del procedimento RGNR n.2854/16 in data 16/05/2019 riqualifica il furto della rete di una staccionata (la sig.ra bam balabam otteneva dal comune un’ordinanza di demolizione della mia rete plastificata sostitutiva installata in luogo di quella rubata e mai ritrovata, quindi il comune soccombeva e pagava le spese in seguito a sentenza TAR N. 00607/2016 REG.RIC. del 01/12/2017) come fattispecie contemplata dall’art. 635 cp (turbativa violenta del possesso di cose immobili). Le indagini consistettero nel chiedere al comune la residenza dei proprietari vicini balabam. Tuttavia la rete è stata rubata. Il paragrafo finale dell’ordinanza di archiviazione consiste invece nell’appoggiare le azioni dei vicini, in modo totalmente sconnesso dall’oggetto dichiarato delle indagini dato che la recinzione si trova nel loggiato, mentre la catena si trova nei parcheggi: “I danni lamentati dalla persona offesa possono assumere rilievo, e trovare soluzione, esclusivamente nell’ambito di un procedimento civile. Invero, premesso che l’accertamento dell’attribuzione di diritti esclusivi in capo a SBAITI [ndr la proprietà è stata acquistata nel 2010, il diritto a godere del bene in modo pieno ed esclusivo non può essere differito né ostacolato attribuendo una valenza penale all’esercizio di tale diritto] sull’area di parcheggio antistante le abitazioni, oggetto di contesa, e la successiva esecutività del provvedimento che ne derivi, involge questioni che debbono trovare appropriata soluzione in sede esclusivamente civile e non penale, si deve osservare che la condotta tenuta dai Signori balabam e pagano nell’ambito della vicenda in esame appare sorretta dalla piena convinzione di poter transitare con la propria macchina nella via carrabile che collega la strada pubblica alla loro proprietà [nessuno lo impedisce, tra l’altro l’accesso alla proprietà balabam avviene a monte dei parcheggi n.3 di loro pertinenza, prima di transitare nel piazzale di mia esclusiva proprietà].”
Occorre ribadire che [ndr cito le mie argomentazioni di cui sopra] “gli attori ripropongono lo stesso petitum, già respinto definitivamente nel 2014, attraverso la formulazione di un petitum maggiore che lo ricomprende. Infatti la domanda di accertamento di una asserita servitù di passaggio viene condizionata al possesso esclusivo dei parcheggi del convenuto, modificando esclusivamente la causa petendi, laddove la sentenza di revoca della reintegra nel possesso passata in giudicato (Rep. 3552/14) assume un valore confessorio perché, non avendo fatto valere o quantomeno allegato alcun titolo (ad eccezione del possesso come titolo, non tutelabile perché non apparente nel caso specifico) in tale sede, i ricorrenti hanno semplicemente ammesso di non disporne.”
- accompanies: third, fourth and fifth unlawful episodes of the galactic war of the chain
- appealable: not applicable
- date: 2025-10-24 00:00:00 +0000 UTC
- draft: false
- follows: CTU catena RG 3543/2016
- iscjklanguage: false
- lastmod: 2025-10-24 00:00:00 +0000 UTC
- late:
- links to:
- main relevant article: 96
- main relevant code: civil
- missing: no
- ocr: no
- ocred_from_previous: no
- organisation: private
- overruled: not applicable
- precedes: successive episodes of the galactic war of the chain
- publishdate: 2025-10-24 00:00:00 +0000 UTC
- signed: Brahim Sbaiti
- title: note ctu catena
- type: note