[n.d.r. in seguito alla sentenza amministrativa sulla rete rubata, la procura delegava indagini alla stazione carabinieri di Maracalagonis riattivando un procedimento dormiente, quindi veniva emesso il decreto penale irregolare menzionato nelle note CTU catena, a cui mi oponevo; il 13/11/2020 la procura archiviava il procedimento n. 1069/2019 in cui denunciavo la falsità delle affermazioni dei carabinieri relative al mio impianto di videosorvegianza, installato in seguito ad atti vandalici e ampliato in seguito ad intrusioni del sig. bum balabam; quindi il carabiniere zoroastro, autore del verbale di sopralluogo in cui venivano falsamente paventate irregolarità del mio impianto, veniva a testimoniare indisturbato; infine veniva emessa a mio favore la sentenza di assoluzione n.2717 del 14/10/2021 depositata il 09/12/2021. Le osservazioni che seguono non sono mai state depositate nel procedimento]

P.P. 3101/2014 R.G.N.R., Tribunale di Cagliari#

Osservazioni relative alle indagini svolte dalla stazione dei Carabinieri di Maracalagonis, limitatamente all’impianto di videosorveglianza presente nel fondo distinto al foglio 50 del mappale 470 del comune di Maracalagonis

Il sottoscritto Dott. Brahim Sbaiti, in qualità di responsabile dell’impianto di videosorveglianza sito in via Croce del Sud 35 [ndr ora 47] lato DX, foglio 50 mappale 470 del comune di Maracalagonis, giura che quanto segue è stato redatto in buona fede ed eventuali errori di calcolo non inficiano le conclusioni del presente elaborato, esposte nel paragrafo 1 dell’introduzione.

INTRODUZIONE#

Nel procedimento penale in oggetto, il fascicolo contiene le produzioni della stazione di Maracalagonis, relative anche a una presunta telecamera dell’impianto di video sorveglianza del convenuto, ed alla presunta irregolarità della presunta telecamera, che sarebbe stata accertata in data 20/12/2017, con ulteriori allegazioni del funzionario superiore che redigeva le note di accompagnamento del verbale di sopralluogo e di verbali di sommarie informazioni (All. 1).

  1. Il sottoscritto è titolare dell’impianto di videosorveglianza sito nel mappale 470 del foglio 50 del comune di Maracalagonis. Le affermazioni dei carabinieri sono errate. Infatti, l’oggetto incriminato, parzialmente visibile nelle fotografie “FOTOGRAMMA 1” E “FOTOGRAMMA 2” (All. 2) del verbale di sopralluogo, non è più, funzionalmente, una telecamera, dalla fine del mese di giugno 2016, quando è stato scollegato definitivamente dall’impianto di videosorveglianza. Ciò significa che, dal mese di giugno 2016, la “telecamera” non è più alimentata elettricamente e non è collegata a cavi di qualsiasi tipologia che permettano di comunicare in qualche modo con essa

  2. Detta “telecamera”, modello DCS-7110, comprata nel 2012, non è dotata di alcun tipo di memoria interna oppure di slot per memoria amovibile che permetta di archiviare autonomamente immagini, filmati oppure audio, e non è dotata di antenne wi-fi o di altri tipi che permettano comunicazioni senza fili (manuali All. 3 pag. 75,76 e All. 4 pag. 76,77). Nelle loro produzioni, i carabinieri non sono stati in grado di identificare il modello di telecamera, descrivendola genericamente come “telecamera fissa”

  3. Non è noto allo scrivente quale sia il titolo di studio conseguito dall’Appuntato Scelto zoroastro, tuttavia, come già rilevato, il verbale è stato ampiamente suffragato dal superiore, tale Maresciallo vidaloca, laureato

  4. Il “telerilevamento” su cui si basano le allegazioni dei carabinieri è avvenuto in assenza dello scrivente e, eminentemente, come si evince dalle produzioni, al di fuori dei mappali interessati (470 per il convenuto e 496 per la parte civile), all’interno di altra proprietà totalmente estranea al procedimento (All. 5)

  5. Dato che, per forza di cose, nel momento in cui veniva effettuato il cosiddetto “telerilevamento”, la “telecamera” aveva un angolo di ripresa pari a zero, sia in orizzontale che in verticale, il proseguo della consulenza non è volto a dimostrare che, anche prima di essere scollegata dal titolare, la telecamera incriminata non violava la privacy di nessuno, bensì a rappresentare l’eccessiva faziosità - dovuta ad estrema ignoranza oppure a un sentimento di impunità nell’assumere posizioni partigiane - dell’arma dei Carabinieri nell’attribuirsi smisurate precisione di misura e potenza di calcolo, entrambi esclusivamente mentali, che si diparte in modo netto da qualsivoglia criterio di oggettività e tanto più di scientificità, da intendersi soprattutto come riproducibilità della procedura seguita (giungendo ad errate e calunniose conclusioni).
    In particolare,

  • All. 6 pag. 3, da ultimo il Ten. Col. stradivari cato affermava che “in contrasto con quanto asserito dall’esponente [ndr il sottoscritto nel ruolo di esponente in altro procedimento], risulta che nella predetta nota i militari descrivono semplicemente lo stato dei luoghi in quel momento, raffigurati da alcune fotografie”, mentre
  • All. 5, zoroastro afferma “… il caposervizio utilizzando l’accesso del civico 37 [ndr. proprietà sigaro e campari] (aperto) e percorsa la scalinata che portava all’altezza [ndr il termine è infelice, le proprietà sigaro e campari e Sbaiti sono affiancate e spaziano nello stesso intervallo di quote] della proprietà SBAITI, aveva modo di visionare la parte esterna dell’abitazione, il parcheggio della proprietà SBAITI e la parte comune [ndr non esistono mappali comuni] dell’ingresso nonché la zona del parcheggio della proprietà balabam. Dalla posizione dello scrivente, avevo modo di notare la presenza di una telecamera fissa, posizionata al confine tra il civico 35 e il civico 37, detta telecamera risulta puntata nel parcheggio della proprietà SBAITI, tuttavia dalla direzione si deduceva che la stessa riprende anche la parte comune e l’ingresso del parcheggio della proprietà balabam (vds foto all. 3)….” quindi
  • All. 1, il maresciallo vidaloca afferma “In data 20 dicembre c.a. veniva inviata una pattuglia di Questo Comando in Torre delle Stelle c/o proprietà balabam/Sbaiti, onde appurare la presenza delle telecamere, tuttavia giunti sul posto non trovavano l’interessato, veniva effettuato lo stesso il sopralluogo, accertando che la posizione di una telecamera fissa dello SBAITI, andava a riprendere anche parte della proprietà balabam (vds. Annotazione di P.G.), nell’occorso venivano eseguite dei rilievi fotografici sulle telecamere in parola e sulla catena…”) e infine
  • All.7, il comandante mar. magg. diparte afferma che “e. Per quanto evidenziato al punto nr. 4 della sua istanza, si tiene ad evidenziare che, come anche indicato alla lettera a. del presente punto nr. 2, sottolineando il suo perdurare della convinzione circa nostre congetture del tutto prive di riscontro, accuse gravi ed infondate, pertanto si rimanda alla sua facoltà di adire le opportune sedi per dirimere eventuali nostre mancanze.”
  1. Le affermazioni assolute e non condizionate dei carabinieri si basano esclusivamente sullo sguardo interpretativo del zoroastro, documentato da due fotografie. La tecnica per ricavare un modello tridimensionale da un paio di fotografie si chiama “fotogrammetria”. In questo caso,
  • le due fotografie sono state scattate dalla stessa posizione, con distanze focali diverse
  • non sono stati identificati punti noti (coordinate geo-referenziate) nelle due fotografie, ne è stata fornita la posizione precisa della telecamera utilizzata dal zoroastro
  • non è stato impiegato uno strumento di posizionamento, assoluto o relativo che sia (Astrolabio? GPS professionale? Stazione totale?), - anche se le fotografie, scattate con un cellulare oppure con un apparecchio fotografico di tipo “consumer”, fossero state georeferenziate tramite GPS interno all’apparecchio, tali coordinate, del tutto assenti dagli atti, avrebbero comunque una precisione del tutto insufficiente dell’ordine del decametro e servirebbero solamente ad indicare approssimativamente la posizione del carabiniere quando scattava le fotografie
  • non è disponibile la calibrazione della lente utilizzata dal zoroastro
  • l’oggetto di maggiore interesse (la “telecamera”) è soltanto parzialmente ripreso
  • senza proseguire oltre, chiunque volesse affermare di essere in grado di ricavare 6 parametri geo-referenziati essenziali - coordinate della telecamera (latitudine, longitudine, elevazione) e orientazione (angoli azimutale, nadirale e di rotazione dell’orizzontale del sensore attorno all’asse ottico; per definizioni alternative vedasi angoli di Eulero oppure tripletta “roll pitch yaw”) - da tali fotografie si coprirebbe di ridicolo. Al fine di stabilire un criterio di oggettività andrebbe anche fornita una stima del margine di errore nel computare tali parametri
  1. Anche disponendo di tali dati, i carabinieri non avrebbero comunque potuto derivare i dati relativi all’ottica della telecamera e al suo sensore - in quanto totalmente decorrelati dalla posizione e dall’orientamento della “telecamera”. Tali ulteriori dati sono indispensabili al fine di svolgere qualsivoglia considerazione relativa alla liceità dell’impianto e, più in particolare, della “telecamera”

  2. Le produzioni dei carabinieri non contengono concretamente neanche una minima menzione o un accenno a quale venga considerato il limite topografico o quantomeno catastale tra proprietà balabam e proprietà Sbaiti

  3. Come già significato (solo il titolare dell’impianto dispone dei dati veritieri dato che non sono state effettuate verifiche sull’impianto di videosorveglianza), in data 20/12/2017, la “telecamera” era orientata in modo rispettoso della privacy ed era spenta. Anche se fosse stata accesa, collegata a un impianto di registrazione e, per ipotesi, orientata verso altra proprietà, ciò non sarebbe stato sufficiente al fine di poter affermare che violasse la privacy dato che dispone di una cosiddetta “maschera di privacy” che consente di limitare l’area ripresa digitalmente, e ciò prima che il flusso video venga trasmesso ad un impianto in grado di registrarlo (manuali All. 3 pag. 35,75 e All. 4 pag. 36,76)

  4. Ad ogni modo, si osserva che i mappali insistono sul versante variegato e terrazzato di una collina, ed è pertanto molto difficoltoso stimare a occhio quali siano le aree riprese da una telecamera

PROCEDIMENTO POST-SOPRALLUOGO#

Breve descrizione della tipologia di procedimento post-sopralluogo (del tutto assente nel caso in oggetto) necessaria per potere accertare violazioni, ammettendo di disporre a priori di

  • modello tridimensionale dei luoghi (*)
  • posizionamento/orientamento esatto della telecamera
  • caratteristiche telecamera
  • certezza che la telecamera sia in funzione

* Per meglio qualificare la tipologia di modello ipotizzato, si richiama l’All. 7, in cui il comandante della stazione carabinieri di Maracalagonis afferma:
“I documenti richiesti inerenti il decreto Penale di Condanna a cui fa riferimento nelle motivazioni di accesso, sono atti giudiziari e non amministrativi. Gli stessi, che sono stati redatti da questo Comando per dovere d’Ufficio e su delega della competente A.G. a cui sono stati trasmessi, sono presenti nel relativo fascicolo Penale a disposizione presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari, dei quali tra l’altro ne ha palesato il possesso nell’odierna richiesta di accesso; essendo inoltre il Procedimento ancora attivo, vista la sua opposizione al decreto, si rende necessaria l’acquisizione del nulla osta da parte dell’ A.G.;”
La suddetta proposizione, valida, permette di concludere con certezza che il modello tridimensionale dei luoghi impiegato dall’arma non è formulato in modo esplicito, in quanto del tutto assente nella totalità degli atti giudiziari a disposizione dello scrivente che, come chiarito dal comandante, coincide con la totalità degli atti esistenti relativi al detto sopralluogo.
È pertanto necessario ipotizzare che la rappresentazione dello stato dei luoghi su cui si basano le cosiddette deduzioni dei carabinieri sia di natura esclusivamente mentale e non scientifica, in quanto non verificabile da terzi, dato che è esclusivamente mentale e non è formulata

  • con l’ausilio di qualche linguaggio comprensibile
  • quantitativamente, indicando delle unità di misure
  • con riferimento a un qualche datum geodetico.

L’ipotesi appena introdotta, come si potrà constatare qui sotto, equivale a riconoscere la totale arbitrarietà e infondatezza delle allegazioni qui contestate, per semplice mancanza dei dati necessari al fine di accertare una qualsivoglia violazione. Tuttavia, la mancanza dei dati non è l’unica mancanza dei carabinieri, in quanto dagli atti giudiziari emerge anche l’assenza di una qualsivoglia modellizzazione del problema (del tutto risolvibile, anche se con un certo margine di errore, da indicare) geometrico sottostante il quesito “violare o non violare la privacy”.

In seguito, si ipotizza che

  • l’ottica della “telecamera” sia perfetta (cioè non necessiti di calibrazione)
  • i dati dichiarati dal costruttore (All. 3,4) siano esatti
  • che i fotodiodi del sensore siano quadrati ed uniformente disposti
  • che non siano attive maschere per la privacy

Si sceglie inizialmente un riferimento bidimensionale (x,y) ortonormale con origine sull’asse ottico a distanza unitaria dal fuoco, per poi passare a un riferimento ortonormale tridimensionale con origine nel fuoco.

Si derivano alcune relazioni, partendo da un caso molto semplice e infine giungendo al caso in oggetto:

A) Nell’All. 3 sono forniti l’angolo orizzontale, 2*α, e la risoluzione in pixel, Pₕ in orizzontale e Pᵥ in verticale. Il rapporto d’aspetto è a = Pₕ/Pᵥ. L’angolo formato dalla diagonale e dall’orizzontale del sensore, δ, si ricava dalla relazione tan δ = 1/a

B) Nel caso più semplice, l’orizzonte del sensore (parallelo all’asse x) è parallelo all’orizzonte terrestre. L’area ripresa, posta a una distanza 1 dal fuoco, misura L per larghezza (asse x) e h per altezza (asse y). tan α = L/2 e tan β = h/2, da cui β = arctan (2/a * tan α). La telecamera vede β gradi sopra l’asse ottico, nel piano verticale comprendente l’asse ottico. Se il corpo della telecamera è inclinato di |ω| gradi al di sotto dell’orizzonte con |ω| > β, la telecamera vede |ω|-β gradi sotto l’orizzonte. Per mantenere il massimo di semplicità si introduce il metodo della “carrellata laterale”, in cui l’Appuntato Scelto zoroastro si sposta mentalmente su una retta orizzontale, ortogonale all’asse ottico e passante dal fuoco, spaziando in tutto l’intervallo necessario e rilevando con la sua “ottica naturale”, l’occhio inclinato di |ω|-β gradi sotto l’orizzonte, l’intersezione dei raggi ottici con la superficie dei luoghi (inclusa vegetazione), individuando cosi il limite dell’estensione dell’area ripresa. Si omette il calcolo dell’ampiezza della traslazione mentale (reso impossibile dalla mancanza del dato oggettivo). Tale verifica, ammettendo che sia possibile, è la verifica di una condizione necessaria e sufficiente per accertare una violazione solo se la telecamera ha l’orizzonte del sensore parallelo all’orizzonte terrestre.

Giungendo al caso in oggetto, cioè di una “telecamera” con l’orizzonte del sensore ruotato attorno all’asse ottico, ovvero non parallelo all’orizzonte terrestre,

C) Deriviamo una condizione necessaria ma non sufficiente, che permetta di evitare ulteriori calcoli in caso di esito negativo:

l’angolo massimo di inquadramento sopra l’asse ottico si può stimare per eccesso,β*, per una rotazione del sensore attorno all’asse ottico di angolo θ

sin(θ+δ) = H/(h/(2sinδ))
tan(β
) = H = h/2sin(θ+δ)/sin(δ)
β
= arctan(2/a *tan(α)*sin(θ + arctan(1/a))/sin(arctan(1/a)))

Si consiglia al Carabiniere di procedere alla verifica adoperando la metodologia di cui sopra, ovvero il metodo della “carrellata laterale mentale”

D) In caso di esito positivo del test C), occorre approfondire. Si parametrizza il bordo superiore dell’area ripresa a distanza unitaria scegliendo un riferimento monodimensionale con origine nello spigolo superiore sinistro e verso positivo verso destra per un osservatore posto nel fuoco:
g = λ/Pₕ * L con λ intero ∈ [0, Pₕ]

Nel sistema di riferimento meglio specificato al punto B, le coordinate del punto g sono
g_x(λ) = 2tan(α)[λ/Pₕ cos(θ) - 1/2 cos(θ+δ)/cos(δ)]
g_y(λ) = 2
tan(α)
[-λ/Pₕ *sin(θ) + 1/2 *sin(θ+δ)/cos(δ)]

Si sceglie il sistema ortonormale destrorso composto dagli assi x (ortogonale all’asse ottico e orizzontale) e y (ortogonale all’asse ottico e all’asse delle x), con origine nel centro dell’area rettangolare ripresa a distanza unitaria, a cui si aggiunge l’asse z, contenente l’asse ottico.

La proiezione secondo l’asse y della retta contenente il punto g(λ) e il fuoco forma un angolo βₕ = -arctan (g_x(λ)) con l’asse ottico.

Le equazioni che descrivono la retta contenente g(λ) e il fuoco sono:
x = g_x(λ) * (1-z)
y = g_y(λ) * (1-z)

Si trasla l’origine del sistema di riferimento nel fuoco, ora la retta è descritta da:
x’ = -g_x(λ) * z’
y’ = -g_y(λ) * z’
z’ = z-1

Si ruota il sistema di riferimento cosi ottenuto attorno all’asse y’, di βₕ gradi. Ora l’asse z’’ contiene la proiezione verticale (secondo y) del raggio ottico passante da g(λ) e dal fuoco:

|x’’|     |cos βₕ 0 -sin βₕ|    |-g_x * z’|     | 0 |
|y’’| = |0           1           0 | * |-g_y * z’| = | g_y * z’ |
|z’’|     |sin βₕ  0  cos βₕ|    | z’            |     |(- g_x * sin βₕ + cos βₕ) * z'|

L’angolo del raggio ottico considerato con il piano definito dagli assi x’’ e z’’ è dato dalla relazione:

βᵥ = arctan ( y’’/z’’ ) per z’’ ≠ 0.

In questo modo il Carabiniere, computando mentalmente βₕ e βᵥ, può effettuare le sue verifiche operando in modalità “variazione mentale azimutale rispetto all’asse ottico, nel piano contenente l’asse ottico e una retta orizzontale, ortogonale all’asse ottico”, cioè visualizzando mentalmente l’intersezione di ogni raggio, definito da ogni singolo valore di λ, con la superficie dei luoghi (inclusa vegetazione).

E) Qualora il Carabiniere intendesse effettuare le verifiche su una planimetria quotata (anch’essa mentale dato che non figura nella totalità degli atti giudiziari), per portare l’asse delle z in un piano orizzontale è necessaria una rotazione ω attorno all’asse x’, dato che nel caso in oggetto la “telecamera” è puntata verso il basso:

|x’’’|     |1     0           0    |    |-g_x * z’|
|y’’’| = |0  cos ω  sin ω| * |-g_y * z’|
|z’’’|     |0 -sin ω cos ω|    | z’ |

La proiezione del raggio ottico sul piano orizzontale (“planimetrico”) è
|x’’’|
| 0 | ,
|z’’'|

quindi l’angolo del raggio considerato rispetto al NORD si esprime, sulla planimetria, come β_azimuth = azimuth_asse_ottico + arctan (x’’’/z’’’), a cui corrisponde un angolo del raggio rispetto all’orizzonte di arctan(y’’’/√(x’‘‘²+z’‘‘²)).

Infine, si badi a

  • considerare le quote della planimetria relativamente alla quota del fuoco, sottraendo ad ogni quota della planimetria la quota del fuoco nel sistema di riferimento della planimetria
  • effettuare la traslazione necessaria per portare l’origine del sistema di riferimento della planimetria nel fuoco.

Il problema si riduce quindi a Pₕ+1 calcoli di prima intersezione (per maggiore certezza si considera un pixel aggiuntivo, partendo sul bordo sinistro del fotodiodo più a sinistra e proseguendo fino al bordo destro di quello più a destra), ognuno nel piano verticale contenente il raggio ottico considerato, del raggio con la sezione di terreno (inclusa vegetazione) corrispondente.

CONCLUSIONE#

L’appuntato scelto zoroastro non ha accertato nulla, e a nulla valgono le allegazioni successive dei suoi superiori, se non a rendere ancor più evidente la totale infondatezza delle allegazioni contestate.

Mentre si trovava in un mappale del tutto estraneo alla tematica in oggetto, il zoroastro scattava due sole fotografie della “telecamera” oggetto di falso accertamento, inidonee a derivare le grandezze richieste al fine di ricostruire con ragionevole esattezza lo stato dei luoghi.

Successivamente, non effettuava alcun tipo di verifica, dato che non era in grado di ricavare i dati richiesti al fine di effettuare una verifica.

Pertanto, al fine di conferire qualche valore alle allegazioni del zoroastro occorrerebbe attribuire allo stesso qualche potere paranormale, del tutto inesistente dato che, come già spiegato, è sufficiente constatare che, in data 20/12/2017, la “telecamera” non era in funzione e pertanto, non essendo funzionalmente un oggetto in grado di produrre, trasmettere o registrare immagini oppure video oppure audio, non infrangeva alcuna normativa o codice - a maggior ragione perché puntata conformemente alle disposizioni del Garante della Privacy (All. 5, “detta telecamera risulta puntata nel parcheggio della proprietà SBAITI”) - e non poteva costituire l’oggetto di alcun “falso positivo” accertamento delle forze dell’ordine.

Piuttosto, ove vi fosse stato un serio intento di verifica, sarebbe stato necessario accedere all’impianto di videosorveglianza del sottoscritto, al solo scopo di constatare che non vi erano flussi video e o audio in provenienza da tale “posizione”, rendendo del tutto vana ogni altra considerazione.

COPYRIGHT

Contestualmente al deposito in udienza [ndr mai avvenuto] si dichiara che il presente testo si intende pubblicato con licenza GPLv3 (https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html) tranne ove citasse testi non pubblici. Per le successive pubblicazioni, ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancanta anonimizzazione dei nomi e cognomi sarà in capo ai successivi pubblicatori.

Maracalagonis, 10/12/2020

Brahim Sbaiti

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